Conferenze di servizio
Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 21 giugno 2023, n. 36, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.
2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.
Nota:
5 - CONFERENZA DI SERVIZI - COMUNE DI MILANO - PARCO DELLA GOCCIA E CORNICHE - INDIZIONE CONFERENZA
7 - CONFERENZA DI SERVIZI - COMUNE DI MILANO - SCUOLE CIVICHE PRESSO LA GOCCIA - CHIARIMENTI
8 - CONFERENZA DI SERVIZI - COMUNE DI MILANO - PARCO DELLA GOCCIA E CORNICHE - CHIARIMENTI
10 - CONFERENZA DI SERVIZI - COMUNE DI MILANO - VLAB - CONVOCAZIONE CONFERENZA DECISORIA
11 - CONFERENZA DI SERVIZI - COMUNE DI MILANO - VLAB - DETERMINAZIONE CONCLUSIVA
12 - CONFERENZA DI SERVIZI - POLITECNICO DI MILANO - NUOVO CAMPUS BOVISA NORD - INDIZIONE CONFERENZA
