Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.


Nota:

Accesso civico semplice

Diritto di accesso previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013.

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

L'art. 5, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sia stata omessa.

La relativa richiesta non è sottoposta a particolari limitazioni sotto il profilo della legittimazione del richiedente, né deve essere motivata.

La richiesta può essere spedita inviando il modulo “modulo richiesta accesso civico” compilato e sottoscritto con firma autografa, scannerizzato e allegando copia documento di identità telematicamente per posta elettronica o per posta ordinaria.

In caso di inerzia, di ritardo o di mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Direttore Generale, titolare del potere sostitutivo secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 9 bis, della Legge n. 241 del 1990 compilando il modulo “modulo accesso civico sostitutivo”.

L'Amministrazione in ogni caso, entro trenta giorni, pubblica sul sito web istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica a quest'ultimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

MODULI PER LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE

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ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)

L'art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori.

Il diritto è stato introdotto dal Dlgs. n. 97/2016 come modifica del Dlgs .n. 33/2013. 

Qualunque soggetto interessato può chiedere l’accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione con l’obiettivo di favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico." La normativa richiama contestualmente al rispetto dei limiti al diritto di accesso relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (es: privacy, difesa, sicurezza, proprietà intellettuale, ecc..). 

Per presentare una richiesta di accesso civico generalizzato è necessario scaricare e compilare il modulo allegato. L’istanza deve identificare i dati e i documenti richiesti e contenere le informazioni utili a questo scopo. 

La richiesta può essere sottoscritta con firma autografa sulla stampa del modello avendo cura di allegare il documento di carta di identità e può essere spedita inviando il modulo compilato e sottoscritto con firma autografa telematicamente per posta elettronica o per posta ordinaria.

MODULI PER LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

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RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Graziano Dragoni (Direttore generale) 
contatti: segreteria-anticorruzione@polimi.it 

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

Graziano Dragoni (Direttore generale)

Dati di contatto

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REGISTRO ACCESSO CIVICO

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