Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Nota:
Accesso civico semplice
Diritto di accesso previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013.
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
L'art. 5, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sia stata omessa.
La relativa richiesta non è sottoposta a particolari limitazioni sotto il profilo della legittimazione del richiedente, né deve essere motivata.
La richiesta può essere spedita inviando il modulo “modulo richiesta accesso civico” compilato e sottoscritto con firma autografa, scannerizzato e allegando copia documento di identità telematicamente per posta elettronica o per posta ordinaria.
In caso di inerzia, di ritardo o di mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Direttore Generale, titolare del potere sostitutivo secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 9 bis, della Legge n. 241 del 1990 compilando il modulo “modulo accesso civico sostitutivo”.
L'Amministrazione in ogni caso, entro trenta giorni, pubblica sul sito web istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica a quest'ultimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
MODULI PER LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)
L'art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori.
Il diritto è stato introdotto dal Dlgs. n. 97/2016 come modifica del Dlgs .n. 33/2013.
Qualunque soggetto interessato può chiedere l’accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione con l’obiettivo di favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico." La normativa richiama contestualmente al rispetto dei limiti al diritto di accesso relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (es: privacy, difesa, sicurezza, proprietà intellettuale, ecc..).
Per presentare una richiesta di accesso civico generalizzato è necessario scaricare e compilare il modulo allegato. L’istanza deve identificare i dati e i documenti richiesti e contenere le informazioni utili a questo scopo.
La richiesta può essere sottoscritta con firma autografa sulla stampa del modello avendo cura di allegare il documento di carta di identità e può essere spedita inviando il modulo compilato e sottoscritto con firma autografa telematicamente per posta elettronica o per posta ordinaria.
MODULI PER LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
Graziano Dragoni (Direttore generale)
contatti: segreteria-anticorruzione@polimi.it
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
Graziano Dragoni (Direttore generale)