Bandi di gara e contratti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.


Nota:

Dal 1° gennaio 2024 gli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024 e ai contratti con bandi e avvisi pubblicati in precedenza, ma non ancora conclusi al 31 dicembre 2023 (limitatamente agli atti successivi al 1° gennaio 2024), sono assolti mediante la trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici consultabile sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina web del sito di ateneo

Contenuto inserito il 31-01-2024 aggiornato al 08-07-2025
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